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Atti pubblici
Adozioni nazionali ed internazionali
NATURA DELLA PRESTAZIONE
Con l'adozione si intende dare una famiglia a minori in stato di abbandono: l'adottato è legalmente equiparato ad un figlio naturale.
COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE
Consulenza in merito alle tematiche dell'adozione. Informazioni sulla normativa e sulle modalità di presentazione della domanda di adozione.
Indagine psico - sociale sulla famiglia aspirante all'adozione a cura dell'équipe materno - infantile costituita da assistenti sociali, psicologi e neuropsichiatra.
Vigilanza e sostegno durante il primo periodo di inserimento del minore nel nucleo.
corso di informazione e preparazione per coppie interessate all'adozione
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Le coppie coniugate o in convivenza dimostrata, con o senza altri figli naturali o adottivi, che hanno presentato domanda di adozione presso il Tribunale per i minorenni.
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Vincolo di matrimonio o convivenza dimostrata da almeno tre anni;
assenza di separazione legale o di fatto;
differenza di età tra la coppia e il minore non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
Chiedendo informazioni al Consorzio e presentando domanda di adozione presso il Tribunale per i Minorenni.
Adozione Internazionale:
la domanda di adozione internazionale deve essere presentata presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo di Regione;
il Tribunale per i minorenni emette un Decreto di idoneità o di non idoneità all'adozione;
le coppie in possesso di Decreto di idoneità entro 1anno devono dare l'incarico ad un Ente autorizzato, che garantisca legalità e correttezza nell'espletamento delle procedure;
le coppie in possesso di Decreto di non idoneità possono presentare ricorso in Corte di Appello - Sezione minorenni del Tribunale di Torino.
Adozione Nazionale:
la domanda di adozione nazionale può essere presentata presso il Tribunale per i Minorenni in più Regioni;
il Tribunale per i Minorenni non emette Decreto di idoneità, ma rimane inserita nella banca dati del Tribunale per i Minorenni per 3 anni: la coppia riceve un riscontro solo in caso di abbinamento con un minore.
Nel caso di affidamento preadottivo l'équipe adozioni mantiene rapporti con la famiglia al fine di fornire sostegno ed effettuare la dovuta vigilanza fino alla pronuncia dell'adozione definitiva da parte del Tribunale per i minorenni.
DURATA
Dopo la presentazione della domanda di disponibilità all'adozione presso il tribunale per i minorenni, la coppia consegna copia della domanda agli Enti preposti (CISA e ASL Al). L'équipe materno - infantile contatterà la coppia per iniziare l'istruttoria della domanda.
L'équipe ha a disposizione 4 mesi per effettuare l'indagine psico sociale sulla coppia aspirante all'adozione.
La domanda di adozione nazionale scade dopo tre anni dalla data di presentazione ma può essere ripresentata presso il Tribunale per i minorenni.
Le coppie che ricevono Il Decreto di idoneità all'adozione internazionale devono conferire l'incarico ad un Ente autorizzato entro 1 anno.
ESCLUSIONI
Le coppie che non possiedono i requisiti specifici previsti dalla Legge 184/83 e ss.mm.ii. (Legge 476/98 e Legge 149/01).
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